martedì 17 febbraio 2009

Il Tar respinge il ricorso dei quattro ex consiglieri comunali

Il Tar Calabria ha respinto i ricorsi presentati dai quattro ex consiglieri comunali dichiarati decaduti con delibera consiliare n. 54 del 15 novembre 2008.
La camera di consiglio del 12 febbraio (Presidente Vincenzo Fiorentino, consigliere Pierina Biancofiore, relatore Anna Maria Verlengia) non ha accettato la richiesta di sospensiva della delibera in questione. I quattro consiglieri (Giulio Calabretta, Giuseppe Marcello Samà, Sabina Carioti per la minoranza e Pietro Aloisio per la maggioranza), difesi dall’avv. Saverio Viscomi, avevano presentato istanza, ai primi di gennaio, contro il Comune di S. Andrea, tutelato dall’avv. Andrea Gerardo Calabretta, e contro i consiglieri che erano subentrati al loro posto: Carlo Renda, Pietro Frustagli, Italo Ranieri per la minoranza, Vincenzo Ammendolia per la maggioranza.
La loro mossa era stata, del resto, ampiamente prevista, dopo la decisione del Comune di contestarne le assenze, scaturite dalla loro scelta di autosospendersi dai lavori consiliari presa nell’agosto 2007. Dopo l'autosospensione, i consiglieri avevano inviato diversi esposti al prefetto di Catanzaro (prima Salvatore Montanaro, poi Sandro Calvosa), alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Da allora, però, i quattro misero anche in fila tra le 12 e le 14 assenze consecutive dall’assise cittadina.
A loro avviso, si trattava di assenze legittime, in quanto frutto di una contestazione di natura politica nei confronti dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maurizio Lijoi.
Di diverso avviso il Comune che, dapprima, nel novembre 2008, ha avviato le normali procedure di diffida, invitando i consiglieri a produrre le eventuali giustificazioni alle rispettive assenze entro un tempo di dieci giorni.
Trascorso tale termine, e constatata l’assenza di giustificazioni prodotte, il consiglio comunale ha così proceduto alla dichiarazione di decadenza e alla surroga dei consiglieri. Una decisione che il Tar Calabria ha ritenuto di non dover sospendere né, dunque, annullare.

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