venerdì 20 febbraio 2009

Passo avanti nella definizione della querelle "Comune - Enrichetta Lucifero" sullo sgombero di un'area in località Vallone Bruno

E’ estinto il procedimento che riguarda il ricorso avverso l’ordinanza comunale n. 4/2005 presentato da Enrichetta Lucifero contro il Comune di S. Andrea Jonio.
Il Tar Calabria ha così sancito, dopo che la seduta del 12 febbraio 2009 (presidente Vincenzo Fiorentino, primo referendario Anna Maria Verlengia, relatore Vincenzo Lopilato) aveva avviato la procedura di decisione. Il procedimento in questione riguardava l’opposizione presentata dalla Lucifero, assieme a Francesco Montesi Righetti e Elzivieta Musielak, verso un’ordinanza di sgombero emanata dal Responsabile del servizio urbanistico, demanio e patrimonio (appunto la n. 4/2005) “su un’area di 113.140 metri quadrati di demanio marittimo in località Vallone Bruno abusivamente occupata”.
Il Tar, in quell’occasione, non aveva concesso la sospensiva dell’ordinanza, poi, il procedimento non aveva avuto alcun seguito, facendo scaturire d’ufficio il conseguente decreto di “perenzione” per inattività delle parti.
Di fronte a tale decisione, però, da parte della Lucifero, rappresentata dall’avvocato Giovanna Altilia, era arrivata l’opposizione a tale decreto di perenzione. Un atto che andava ad influire su un parallelo procedimento in sede di Tar, riguardante l’opposizione della stessa Lucifero alla nota esecutiva n. 6311 del 21 ottobre 2008, con cui il Comune di S. Andrea, rappresentato dall’avvocato Antonello Sdanganelli, intendeva dare esecuzione (il 24 novembre 2008) proprio all’ordinanza di sgombero 4/2005.
Quest’ultimo ricorso verso la nota n. 6311 ha avuto due sospensive “ad tempus” (11 dicembre e 29 gennaio), essendo necessario, intanto, concludere il precedente procedimento verso l’ordinanza 4/2005.
Con l’attuale dichiarazione di perenzione, si è anche fissata al 26 febbraio 2009 la data in cui si discuterà della sospensiva alla nota 6311. In quella sede, gli avvocati e i giudici cercheranno di dirimere la diatriba che ruota attorno alla vicenda: si tratta di una nota meramente esecutiva di un’ordinanza corretta, la n. 4/2005, (come sostiene l’Avv. Sdanganelli) o ha natura di provvedimento (come sostiene l’Avv. Altilia) e, dunque, ove risultasse “viziata”, potrebbe essere invalidata?

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